A partire da martedì 17 dicembre 2019 e fino a lunedì 6 gennaio, è possibile richiedere il voto a domicilio. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile (in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), possono far pervenire al sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.
La dichiarazione attestante questa volontà deve pervenire al Comune nel periodo compreso tra martedì 17 dicembre e lunedì 6 gennaio 2020.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito del territorio della regione.
Sezioni ospedaliere
Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto di cura.
Seggi volanti e seggi speciali
Per i degenti negli ospedali e negli altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e per la raccolta del voto a domicilio vengono costituiti seggi “volanti”.)
Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci siano luoghi di detenzione e di custodia preventiva; presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto vengono costituiti seggi speciali.
Voto accompagnato
Elettori portatori di disabilità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore. Questi elettori possono recarsi in cabina con l’assistenza di un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Sono da considerarsi i ciechi, gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità; i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporti altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.