Ecco la sintesi, a cura dell’ufficio stampa e comunicazione del Comune di Ravenna, delle principali misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da Coronavirus in vigore, contenute nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri firmato oggi, domenica 8 marzo (sostituiscono completamente quelle contenute nei decreti del 4 marzo e dell’1 marzo).

Premessa fondamentale è che, fino al 3 aprile, bisogna evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle province di Rimini, Pesaro, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, e tutta la regione Lombardia: evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Di seguito la sintesi dei principali contenuti dell’articolo 2 del decreto, che riguarda anche la provincia di Ravenna. 

FINO AL 15 MARZO

ATTIVITÀ DIDATTICHE
SOSPESI i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, È DA ESCLUDERSI QUALSIASI FORMA DI AGGREGAZIONE ALTERNATIVA.

FINO AL 3 APRILE

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E CONGRESSI
NON CONSENTITI convegni, congressi, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

NON CONSENTITA l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, comprese le biblioteche.

PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI E DISCOTECHE
NON CONSENTITE
 le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

BAR E RISTORANTI

CONSENTITE le attività di ristorazione e bar, con OBBLIGO, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

ESERCIZI COMMERCIALI

FORTEMENTE RACCOMANDATO, negli esercizi commerciali diversi da quelli di cui sopra, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

SPORT

NON CONSENTITI gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque CONSENTITO lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori. Lo SPORT DI BASE e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

STRUTTURE SANITARIE

VIETATO agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
NON CONSENTITE le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

QUARANTENE

DIVIETO assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

Il testo integrale del decreto è scaricabile dalla home page del sito del Comune di Ravenna.

DPCM 8 marzo 2020 (3) (1)