Alberi, arbusti e siepi, se situati nelle vicinanze di infrastrutture ferroviarie, devono obbligatoriamente mantenere le distanze di sicurezza. I proprietari di abitazioni o terreni adiacenti alle linee ferroviarie hanno l’obbligo di tagliare alberi e rami che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio.
Il Comune, su richiesta della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ravenna, ricorda a tutti i cittadini aventi proprietà confinanti con la sede ferroviaria, l’istituzione dell’obbligo di tagliare alberi e rami che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio, due reati previsti dal codice penale. La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 753/80 “Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie”.
Gli alberi ad alto fusto, in particolare, possono costituire un rischio rilevante in occasione di eccezionali eventi atmosferici. A riguardo si rammenta che gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore ai quattro metri devono stare ad una distanza dalla più vicina rotaia pari all’altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
Il proprietario che, in aperta violazione delle citate norme di sicurezza, mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita, si espone a gravi responsabilità connesse alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.
Le alberature di alto fusto si suddividono in base al Regolamento Comunale del Verde in:
– 1ª grandezza, alberi che a maturità superano i 18 metri di altezza, ad esempio Pinus pinea (Pino domestico), Quercus robur (Rovere)
– 2ª grandezza, alberi che a maturità si attestano tra i 12 e 18 metri, ad esempio Acer campestre (Acero comune), Quercus ilex (leccio)
– 3ª grandezza Alberi che a maturità non superano i 12 metri, ad esempio Tamarix gallica (Tamerice), Olea europaea (Olivo).
Ad esempio per un albero di terza grandezza si può ipotizzare un’altezza massima pari a 12 metri, che aumentati di 2, portano ad una distanza dalla più vicina rotaia pari a 14 metri.
Nel caso in cui siano necessari, per ottemperare alla suddetta norma, abbattimenti o potature che prevedano tagli di rami con diametro superiore a 10 cm, si rammenta che è prevista apposita Comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 del Regolamento Comunale del Verde.
In riferimento alla prevenzione incendi lungo le vie ferroviarie, è da ritenere che in prossimità di strade ferrate si potrebbe determinare l’insorgere ed il successivo propagarsi di incendi che comportano gravi pregiudizi ai beni e all’ambiente oltre che pericolo per l’incolumità delle persone, in modo particolare in quelle zone ove dette linee attraversano tratti boschivi. Risulta evidente infatti che le piante che vengono lasciate crescere a distanza illegale o l’accumulo in quelle aree di ramaglie, foglie secche ed altro materiale combustibile creano, specie in estate, un’evidente situazione di rischio incendio che minaccia le condizioni di regolarità della circolazione ferroviaria ed espongono gli stessi terreni al pericolo di propagazione del fuoco.
In tale contesto appare di particolare rilevanza segnalare che vige il:
- Divieto di bruciare stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie (D.P.R. n. 753/80 art. 48);
- Divieto di destinare a bosco i terreni posti ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia (D.P.R. n. 753/80 art. 55);
- Divieto di formare cumuli e depositi di materiale combustibile di qualsiasi genere, a distanza non regolamentare dalla sede ferroviaria, ossia ad una distanza inferiore a metri venti dalla più vicina rotaia (D.P.R. n. 753/80 art. 56).