In data 30/07/2018 con provvedimento n. DAMB/2018/3926 (ed efficacia a partire dal 01/08/2018) il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha disposto il divieto temporaneo di prelievo idrico dal fiume Lamone dal confine di regione fino all’immissione delle acque del CER (comune di Faenza).
Di permettere, qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV di cui all’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo:
- prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;
- prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
- prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;
- colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
- colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);
Si precisa che a valle del CER non sono previsti divieti di prelievo.
Si precisa che saranno possibili deroghe al DMV solamente per le casistiche previste dall’art. 58 delle Norme del PTA, previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta di Arpae con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche.
L’efficacia del divieto decorre dalla data del 01/08/2018 e cesserà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nei suddetti corsi d’acqua le condizioni di DMV previste dal PTA.
Al fine di facilitare l’attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe mobili sono obbligati, altresì, a rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo.
La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell’autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.