“Sul litorale ravennate esiste un’antica tradizione popolare, che risale alla fine dell’800, di trascorrere giornate in spiaggia andando al mare in bicicletta e utilizzando dei piccoli capanni di legno ove custodire le proprie cose. Tramandati di generazione in generazione, ne sono arrivati ai tempi nostri 74, concentrati a Marina di Ravenna e a Punta Marina Terme, salvo pochissime unità a Marina Romea e a Porto Corsini. Tutti i proprietari sono rappresentati dall’Associazione Capannisti Balneari di Ravenna.
Il 15 marzo scorso, il sottoscritto propose al Consiglio comunale, quale suo vicepresidente, un ordine del giorno volto a “riconoscere e valorizzare i capanni balneari”. Approvandolo all’unanimità il 19 settembre, il Consiglio comunale ha riconosciuto “che i capanni balneari, presenti sul litorale del comune di Ravenna, rappresentano una tradizione storica locale e, per questo, sono portatori di un valore storico-testimoniale”, chiedendo perciò al Sindaco e alla Giunta comunale che “portino avanti un’analisi della situazione volta a valutare la fattibilità di indire un bando pubblico per istituire e gestire l’area dei capanni balneari, come opportunità di promozione di questa tradizione verso il pubblico, i turisti e tutte le persone che vivono la costa ravennate”.
L’ORDINANZA DEL COMUNE
Viceversa, l’amministrazione comunale, ente gestore del demanio marittimo nel proprio territorio per conto della Regione, ha rivolto all’associazione capannisti l’ordinanza/ingiunzione “di procedere entro 90 giorni alla rimozione dei manufatti descritti quali capanni balneari lungo il litorale del Comune di Ravenna”, richiamando a tal fine l’art. 54 del Codice della Navigazione, che dispone esattamente così: “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ ordine, provvede di ufficio a spese dell’ interessato”. Capo del compartimento significa Comandante della Capitaneria di Porto. Questa, forse chiamata in causa dal Comune come polizia giudiziaria, ha avviato le procedure per dare sollecita esecuzione all’ordinanza, ravvisandovi, dall’esposizione dei fatti, una “occupazione senza titolo di demanio marittimo” da parte dei capannisti in questione, per tutti i quali ha rivolto la richiesta di esibire una “concessione demaniale in corso di validità ovvero ogni titolo autorizzativo”
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IPOTESI DI IRREGOLARITÀ
Si ravvisa fin d’ora come sembri irregolare che l’ordinanza sia stata emessa dal Comune di Ravenna, anziché dalla Capitaneria di Porto, ragione quindi di impugnazione per vizio di legittimità. Ciò ha comunque comportato un’esposizione dei fatti, che non dimostra la mancanza di titolo autorizzativo ad esistere da parte dei capanni balneari di cui trattasi. Da tempo immemore, infatti, l’Associazione capannisti è titolare di una serie di concessioni demaniali, le ultime delle quali scadute, come scritto nell’ordinanza, il 31 gennaio 2001, per 85 capanni, e il 31 dicembre 2013 (il 31 dicembre 2020 in realtà, secondo l’Associazione) per altri 2 capanni: scadenze seguite però da richieste di rinnovo dell’Associazione che non hanno ricevuto risposta. L’Associazione scrisse infatti al sindaco, il 13 aprile 2022, che la mancata risposta era equivalsa, ai sensi dell’art. 20 della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, ad un silenzio assenso, rafforzato fortemente dal fatto che l’Associazione aveva versato al Comune, fin dal 1° febbraio 2002, i canoni di concessione applicabili ai capanni in regola, utilizzando i modelli F24 ricevuti allo scopo dal Comune stesso.
Nel proprio scritto, l’Associazione ha dichiarato come tale legittima occupazione di suolo marittimo demaniale da parte dei capanni balneari non sia mai stata messa in discussione per oltre un secolo fino al 14 dicembre 2021, quando il Comune ha contestato, per la prima volta, come essa fosse diventata, senza dimostrare il perché, “senza titolo”, imponendo perciò il pagamento di somme notevolmente maggiorate. La motivazione di ciò, secondo l’Associazione, è stata attribuita dal Comune ad una sentenza del Tribunale civile di Ravenna dell’8 febbraio 2021, che però è applicabile esclusivamente ad “un abuso commesso da un singolo associato”.
LA DIRETTIVA BOLKESTEIN
L’art. 1, commi 682 e 683, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha però esteso alle esistenti concessioni demaniali marittime una proroga, su semplice domanda, a tutto il 31 dicembre 2033, in attesa dell’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca modalità e criteri per il rilascio di nuove concessioni in ossequio alla direttiva europea Bolkestein. La Regione ha regolarmente concesso tale proroga per i capanni da pesca siti in area demaniale marittima e il Comune per gli stabilimenti balneari, ma non per i capanni balneari, nonostante, per le ragioni suddette, essi ne abbiano, secondo la loro Associazione, il pieno diritto.
Quanto esposto impone al Sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale, di compiere verifiche puntuali a chiarimento dei fatti avvenuti, anche in relazione ad azioni od omissioni dei competenti uffici comunali, dando puntuali risposte ai rilievi prodotti dall’Associazione dei capannisti e informando doverosamente il Consiglio comunale di come sia stato così clamorosamente contraddetto il proprio ordine del giorno del 19 settembre 2023 approvato all’unanimità, con ciò certificandone la regolarità, non certo l’abusivismo.
Tra l’altro, va chiarito:
- se sia stato regolare che il Comune abbia emesso un’ordinanza che il Codice della Navigazione assegna alla competenza esclusiva della Capitaneria di Porto, in caso contrario dunque da annullare;
- se e perché non sia stata data risposta alle richieste dell’Associazione capannisti di rinnovare le ultime concessioni rilasciatele alla loro scadenza, potendosi così configurarsi un silenzio assenso;
- se e perché, successivamente alle scadenze di cui sopra, siano stati inviati all’Associazione i bollettini annuali per il versamento dei canoni di regolare concessione, accettandone i pagamenti;
- perché non è stata data risposta nel merito alle osservazioni e ai rilievi rivolti al Comune dall’Associazione capannisti il 13 aprile 2022;
- se, permanendo almeno i dubbi, non debba valutarsi, quanto meno, l’opportunità di sospendere l’ordinanza.
La presente diffida è prodotta ai sensi degli articoli 1, 2 e 2 bis (“principi generali dell’attività amministrativa; conclusione del procedimento; conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento”) della legge 241 del 1990 e dell’art. 328 (“rifiuto di atti d’ufficio”) del codice penale.”
Alvaro Ancisi
(capogruppo di Lista per Ravenna)