L’accusa nei confronti della norma regionale che limita il gioco d’azzardo era di produrre «un effetto espulsivo dal territorio comunale di attività commerciali del tutto lecite». Ma il TAR dell’Emilia Romagna con sentenza del 19 giugno scorso per l’ennesima volta ha ritenuto corretta «la normativa di settore che ha quali finalità e obbiettivi il contrasto al dilagante fenomeno della ludopatia». In altri termini, per tutelare la salute dei cittadini la Regione può comprimere l’attività imprenditoriale perché così facendo agisce conformemente ad un superiore principio di rilevanza costituzionale.
Ravenna in Comune ribadisce, come già fatto anche in un recente passato, la propria approvazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale che ha resistito in giudizio questa volta contro un piccolo esercito di società dell’azzardo. Per quanto fossimo all’opposizione, avevamo sostenuto la posizione dell’Amministrazione de Pascale quando, nel corso del primo mandato, aveva dato applicazione alla normativa della Regione che dal 2017 aveva introdotto importanti limiti all’esercizio di quella che per la legge italiana resta un’attività pienamente lecita ed economicamente rilevante (purtroppo).
Il nucleo centrale delle disposizioni che limitano l’attività “del gioco” consiste nel divieto di una prossimità, stabilita in 500 metri, a luoghi cosiddetti sensibili caratterizzati dalla presenza di scuole, chiese, oratori, impianti sportivi, residenze per categorie protette, cinema, strutture socio-sanitarie o anche centri dove i ragazzi sono soliti ritrovarsi. Per quanto infrequente possa essere la nostra approvazione verso le politiche comunali, questa volta siamo contenti di poterla riaffermare.