Privati cittadini e attività economiche e produttive hanno tempo fino al 5 maggio per presentare domanda di contributo economico per i danni causati dagli eventi calamitosi del periodo tra il 22 novembre e il 5 dicembre scorsi. Tutta la documentazione è scaricabile dalla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Ravennaal quale le domande vanno presentate, al seguente link: http://bit.ly/40vL7Zs

Per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, il contributo massimo concedibile è di 5.000 euro; per le attività economiche e produttive il contributo massimo concedibile per consentire la ripresa della capacità produttiva, ovvero la piena operatività, è di 20.000 euro.

Le domande di contributo vanno presentate entro il 5 maggio al Comune di Ravenna con le seguenti modalità:

Per i privati cittadini:

a) consegna a mano al servizio Tutela ambiente territorio – ufficio di Protezione civile, in viale Berlinguer 30, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e sottoscritta dal richiedente davanti a un pubblico ufficiale dell’Amministrazione comunale che rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del termine;

b) spedita con raccomandata a/r all’indirizzo “Comune di Ravenna, servizio Tutela ambiente e territorio, ufficio Protezione civile, viale Berlinguer 30, 48121 Ravenna”; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del termine, la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante;

c) inviata tramite pec all’indirizzo ambiente.comune.ravenna@legalmail.it (la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine).

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Entro il medesimo termine perentorio e con le modalità sopra indicate, al fine di determinare fin da subito l’ammontare complessivo dei danni, i soggetti interessati dovranno provvedere:

1) alla ricognizione dei danni alle abitazioni principali o parti comuni di edifici residenziali, in cui sia presente almeno un’abitazione principale, eccedenti l’importo di 5.000 euro o i cui interventi di ripristino, ancorché non eccedenti tale importo, non risultino indispensabili per la fruibilità dell’immobile;

2) alla sola ricognizione dei danni alle abitazioni diverse da quelle principali e alle parti comuni di edifici residenziali, in cui non sia presente almeno un’abitazione principale;

3) alla sola ricognizione dei danni agli immobili, sede legale e/o operativa di associazioni o società senza scopo di lucro di loro proprietà o di proprietà di soggetti privati, iscritte, alla data dell’evento calamitoso in appositi registri regionali e/o nazionali, ed il cui atto costitutivo abbia data certa anteriore all’evento medesimo.

Per le attività economiche e produttive:

I soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine perentorio del 5 maggio ed esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo ambiente.comune.ravenna@legalmail.it la domanda di contributo.

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità e la perizia asseverata, al fine di accedere alla misura di sostegno, entro il massimale di 20.000 euro per l’immediata ripresa della capacità produttiva, intesa come capacità dell’immobile e/o dei beni mobili danneggiati di renderla pienamente operativa, una volta ripristinati.

Entro il medesimo termine perentorio, al fine di determinare fin da subito l’ammontare complessivo dei danni, i soggetti interessati dovranno provvedere:

a) alla ricognizione dei danni eccedenti l’importo di 20.000 euro (da indicare nella perizia asseverata) e dei danni i cui interventi di ripristino (ancorché non eccedenti tale importo) non risultino indispensabili per l’immediata ripresa della capacità produttiva;

b) alla sola ricognizione dei danni qualora tutti gli interventi non siano indispensabili per l’immediata ripresa della capacità produttiva (in tal caso non è obbligatorio allegare la perizia asseverata).

I contenuti delle schede saranno verificati a campione, in merito al nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso ed anche in merito alla conformità normativa dei fabbricati danneggiati.