Viste le numerose richieste di chiarimento in merito al possibile accesso agli orti per la coltivazione di prodotti alimentari e le recenti precisazioni fornite dal Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari, Teresa Bellanova, il Comune di Faenza intende precisare quanto segue.
Dall’inizio dell’emegenza sanitaria ad oggi, nessun atto del Goveno, della Regione Emilia-Romagna o del Comune di Faenza ha mai formalmente vietato l’accesso agli orti di proprietà privata, nè a quelli di proprietà pubblica (orti sociali in uso tramite concessione da parte del Comune e la cui gestione organizzativa è affidata all’autonomia dei Centri sociali). L’accesso agli orti è però soggetto all’insieme delle prescrizioni, non derogabili in alcun modo, che vietano gli assembramenti e limitano gli spostamenti a casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (principalmente per acquisto di generi alimentari) e motivi di salute, da certificare tramite autodichiarazioni.
Quanto affermato dal Ministro Bellanova, da ieri riassunto in una specifica FAQ (domanda/risposta) sul sito internet del Governo, risulta del tutto coerente con la posizione espressa in queste settimane dal Comune di Faenza. Piuttosto rende più comprensibile il combinato delle norme generali, specificando che “… la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “01” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.
Pertanto si informano i cittadini che l’attività di orticoltura è permessa alla singola persona, anche per appezzamenti ubicati in un Comune diverso da quello di residenza, fatto salvo l’assoluto rispetto delle norme antiassembramento (distanze interpersonali da altri soggetti eventualmente presenti in loco) e un’autodichiarazione che consenta di verificare la proprietà o la concessione d’uso dell’orto, una produzione finalizzata all’autoconsumo e l’indicazione del percorso più breve con la propria abitazione. Resta invece il divieto di spostarsi in un altro comune per la cura di orti e giardini di pertinenza di seconde case.