In seguito all’incendio del capannone di via Proventa, avvenuto a Faenza la notte del 26 gennaio 2022, il Comune di Faenza, attraverso ordinanze del sindaco, aveva rivolto alla società proprietaria, ‘Fraer Leasing SpA’ e alle imprese utilizzatrici, ‘Antarex Srl’ e ‘Atim Srl’ prescrizioni a tutela dell’incolumità delle persone dirette a interdire l’accesso all’immobile a chiunque sino alla realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza nonché l’ordine di far eseguire una verifica di stabilità dell’immobile da parte di un tecnico incaricato.
Le ordinanze sindacali contenevano anche prescrizioni a tutela dell’ambiente in quanto ai medesimi soggetti veniva impartito di provvedere allo smaltimento delle acque inquinate, derivanti dallo spegnimento dell’incendio e confinate nell’attiguo canale di scolo denominato ‘Fiume Vetro’. Secondo le analisi commissionate dall’amministrazione comunale, le acque di spegnimento potevano qualificarsi come “rifiuto speciale non pericoloso” smaltibile in idoneo “impianto di trattamento autorizzato”.
Con autonomi ricorsi, dapprima la società proprietaria (Fraer Leasing SpA) e poi Antarex Srl e Antarex Arredamenti Srl nonché il legale rappresentante delle ultime due imprese, hanno impugnato le suddette ordinanze sindacali avanti il TAR dell’Emilia Romagna che si è pronunciato in fase cautelare con le ordinanze n. 189 del 06/04/2022 e n. 225 del 21/04/2022. Al contrario Atim Srl ha ritenuto di non proporre ricorso né di costituirsi nei due giudizi instaurati dagli altri soggetti coinvolti.
La seconda sezione del TAR Bologna, presieduta dal giudice Giancarlo Mozzarelli, in attesa della successiva fase di merito, ha, per il momento, accolto la tesi del Comune di Faenza, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Tassinari e Pierangelo Unibosi, secondo cui le prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali impugnate sarebbero state correttamente rivolte sia alla società proprietaria sia alle imprese utilizzatrici del capannone di via Proventa.
Le prescrizioni contestate, messa in sicurezza e smaltimento delle acque inquinate, dirette alla prevenzione di danni all’ambiente, potrebbero quindi essere richieste sia al proprietario sia al gestore del sito, anche se non responsabili della contaminazione.
La messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato, così come le misure di prevenzione, non avrebbero infatti finalità sanzionatoria, ma costituirebbero prevenzione dei danni. Conformemente al principio di precauzione e al correlato principio dell’azione preventiva, tali misure graverebbero pertanto sul proprietario o detentore del sito da cui potrebbero scaturire danni all’ambiente, senza necessità di accertarne il dolo o la colpa.
Proprietario e utilizzatore del capannone incolpevoli potranno successivamente rivalersi nei confronti del responsabile dell’incendio, una volta individuato anche all’esito delle indagini che stanno proseguendo sul fronte penale.
Entrambe le ordinanze del TAR di Bologna hanno infine previsto la condanna alle spese di lite per la fase cautelare a favore del Comune di Faenza, nella misura di € 1.000 ciascuna oltre a oneri di legge.