La regolamentazione degli impianti di telefonia mobile rappresenta un tema di scottante attualità anche per i rilevanti risvolti che toccano diversi interessi dall’esigenza di adeguata copertura delle reti di telecomunicazioni a quello della tutela della salute, per finire con gli aspetti più strettamente connessi all’urbanistica
“Il Comune di Faenza e l’Unione della Romagna Faentina, nei rispettivi atti di competenza, hanno sempre inteso contemperare i diversi interessi, senza prevedere divieti generalizzati per tali impianti, ma dedicando particolare attenzione alla salute dei cittadini. Questa impostazione ha ricevuto recentemente avvallo con la sentenza n. 235/2021 resa dai Giudici della 2^ Sezione del TAR Emilia-Romagna, nella controversia insorta tra la Società Cellnex spa e l’Unione della Romagna Faentina. La pronuncia in questione ha affermato la legittimità del diniego opposto dai competenti uffici dell’Unione della Romagna Faentina all’istanza di parere preventivo formulata dalla Società Cellnex, interessata insieme a Wind Tre Spa, all’installazione di un nuovo impianto per la telefonia mobile presso il parcheggio di via Calamelli”.
Nel caso specifico, il TAR ha accolto le argomentazioni formulate dai legali dell’Ufficio Unico di Avvocatura dell’Unione tese ad evidenziare la correttezza degli atti approvati dall’Ente e in particolare come l’area individuata dalla Società Cellnex, si trovasse in prossimità di siti sensibili: la scuola primaria statale ‘Il Girasole’, distante appena 60 metri dall’ipotetica collocazione dell’antenna e il parco nei cui pressi si trova anche una pista di skateboard molto frequentata da giovanissimi.
In particolare, il TAR ha affermato che la posizione dell’Ente pubblico, tesa a dare prevalenza alla salvaguardia dei fruitori dell’asilo e dell’area verde, era immune da vizi. La decisione – prosegue il Giudice Amministrativo nella motivazione della sentenza – “è il frutto di un vaglio appropriato della situazione concreta, ed è ispirata al principio di precauzione rispetto a una zona che è identificabile come mero “cuscinetto” tra aree sensibili e degne di protezione, plausibile punto di passaggio (e di sosta con l’auto o altri mezzi) per gli utenti della scuola e del Parco.”
Il Giudice Amministrativo, accogliendo le tesi difensive dell’Ente, ha riconosciuto che la decisione assunta dai competenti uffici dell’Unione, non era stata frutto di un’estensione indiscriminata del divieto di antenne radio a intere zone del territorio, bensì della consentita individuazione puntuale di siti o luoghi da salvaguardare. In conclusione, la stessa Giurisprudenza, pur sensibile alle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazioni, anche sulla base di recenti normative in tal senso, è in questo caso pervenuta a conclusioni diverse rispetto a quanto deciso in un’analoga controversia in cui aveva accolto le ragioni delle Società Cellnex per l’installazione di un’antenna radio in un parcheggio nei pressi del centro commerciale ‘La Filanda’.