Dopo i 25 ricorsi accolti nei TAR ecco un’altra vittoria per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Dopo che il Tribunale di Ravenna nel 2022 e nel 2023 aveva escluso la violazione dell’ordinanza n. 1450/2002, arriva la conferma che trattenersi a bordo dell’autocaravan in sosta non configura alcuna violazione del Regolamento di Polizia Urbana di Ravenna.
Il Comune è stato così costretto ad archiviare i verbali emessi per divieto di campeggio, cancellando 600 euro di sanzioni. Difatti, il dirigente del servizio sportello unico per le attività produttive ed economiche del Comune di Ravenna ha dovuto accogliere tutti gli scritti difensivi proposti dall’Avv. Marcello Viganò, riconoscendo l’erroneità delle sanzioni e l’inapplicabilità dell’articolo 15 del Regolamento di Polizia Urbana con conseguente archiviazione dei verbali.
“Il Comune di Ravenna dal 2017 ha emanato provvedimenti illegittimi per impedire o limitare la circolazione e sosta alle autocaravan e solo l’azione dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI è intervenuta per far rispettare la legge, portando il Comune in Tribunale. Il sindaco a posto a carico dei cittadini di Ravenna le spese legali: risorse che il Comune poteva e doveva risparmiare destinandole ai cittadini in difficoltà economiche. Non solo, hanno proseguito nel loro emanare provvedimenti illegittimi gravando la Pubblica Amministrazione e l’apparato della Giustizia, danneggiando così i cittadini che vedono allungarsi di tempi per ricevere una sentenza. Articoli pubblicati su inCAMPER numeri 193, 204 e 220” commenta l’associazione.
I fatti: Nel 2020 il Comune di Ravenna ha iniziato a sanzionare e allontanare gli utenti in autocaravan che si trovavano in sosta sul territorio comunale contestando l’articolo 15 del Regolamento di Polizia urbana, che vieta l’occupazione di spazi ed aree pubbliche “tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale”. Lo stesso Regolamento prevede anche la possibilità dell’allontanamento dai luoghi, il cosiddetto DASPO.
“L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI aveva messo in guardia il Comune di Ravenna, invitandolo a modificare la norma e ad astenersi dall’applicare l’articolo 15 del Regolamento di Polizia Urbana alle autocaravan che sostavano nel rispetto dell’articolo 185 del Codice della Strada. Ciò nonostante, la Polizia locale sanzionava, ma alcuni associati dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, hanno potuto opporsi alle vessazioni dell’amministrazione ravennate”.
L’avvocato Marcello Viganò ha presentato scritti difensivi evidenziando, fra le varie:
“a) che le condotte contestate non configuravano il campeggio bensì semplice sosta poiché l’autocaravan era in circolazione stradale;
b) che per espressa disposizione dell’articolo 157 del Codice della Strada. doveva ritenersi consentito trattenersi a bordo del veicolo durante la sosta;
c) che l’articolo 185 del Codice della Strada escludeva che la sosta dell’autocaravan potesse considerarsi campeggio in assenza degli indici sintomatici previsti dalla disposizione;
d) che la distinzione tra sosta e campeggio, già espressa dal legislatore, era ribadita da direttive ministeriali e sancita in numerose pronunce dell’Autorità Giudiziaria;
e) che l’articolo 15 del Regolamento di Polizia Urbana era inapplicabile”.