La FIGC ha comunicato di aver sanzionato il Ravenna Calcio per la “mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche
Il Ravenna ha quindi tempo 30 giorni per pagare la sanzione che ammonta a 1.575 euro.
Nel procedimento disciplinare sono rientrati anche il presidente Alessandro Brunelli e il responsabile sanitario Alessandro Cappucci, multati entrambi con una sanzione di 1.185 euro.
Come spiega il comunicato della federazione, le multe sono state decise in base a diversi episodi:
“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al T-1 a 72/96h dall’avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissato dalla società nella giornata del 05/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Salvatori Giovanni del 05/11/20, nonché al test del tampone nelle 24h antecedenti la disputa della gara di campionato del 15/11/20; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, in particolare, per non aver fatto osservare l’obbligo di dotazione del personale addetto alla fisioterapia dei guanti e degli occhiali di protezione monouso; nonché per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare la corretta aerazione ed il dovuto distanziamento delle attrezzature sportive nel locale adibito a palestra, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID19”