Facciamo seguito a quanto proposto su Unione Notizie n.10/22 per fare presente che l’Inps ha pubblicato la tanto attesa circolare sulla riforma degli ammortizzatori sociali (n. 18 dell’1-2-2022) al cui interno sono contenute anche le disposizioni operative in merito agli ammortizzatori sociali previsti dal Dl 7/2022.Per quanto riguarda il D.L. 7/22In primo luogo si ribadisce l’ambito del provvedimento che consente ai datori di lavoro operanti in determinati settori
– che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata dalla leggen. 234/2021
– di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Per praticità riportiamo alla fine della presente l’elenco dei codici Ateco che delimitano l’ambito dei datori di lavoro destinatari dell’ammortizzatore ai sensi del D.L. 7/22. I trattamenti rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale.
L’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015, che regola l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 (trattamenti di cassa integrazione), 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015 (assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale), nonché quello previsto, per l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali. Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti.
Riportiamo in forma di elenco l’esemplificazione contenuta nella circolare (chissà per quale motivo si tratta sempre di esempi e mai elenchi esaustivi).
•l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti,
•il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso,
•l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavorato ridevono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento (oggi fortunatamente ridotta a 30 giorni)
•l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali
•l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione
•le disposizioni che disciplinano le modalità di pagamento(la regola è l’anticipo da parte del datore di lavoro).
Una delle questioni problematiche, collegata al tema della relazione tecnica, riguarda la causale. Come sempre in questi ultimi anni, l’Inps non prende posizione e molto semplicemente precisa che bisogna indicare la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015. A nostro avviso i datori di lavoro rientranti nei codici Ateco di cui all’elenco allegato, per le attività che sono state chiuse, sospese o soggette a forti limitazioni in relazione all’emergenza pandemica in corso dovrebbero poter utilizzare la causale “evento oggettivamente non evitabile”. Ma in difetto di opportune precisazioni in questo senso è fortemente consigliabile un approccio orientato alla prudenza. Per tutte le altre situazioni occorrerà fare una valutazione caso per caso. Il fatto che l’esclusione dalle addizionali sia espressamente prevista dal decreto è un elemento che fa ritenere l’ammortizzatore non necessariamente Eone.
D’altra parte, le aziende comprese nell’elenco usufruiscono dell’esonero dalle addizionali indipendentemente dalla motivazione (quindi anche se non legata all’emergenza Covid). La scelta della causale incide però sui termini di presentazione delle domande. Si tratta dell’ultimo punto della circolare dove di precisa che il decreto non ha introdotto termini specifici per l’invio delle domande.Il paragrafo 8 della circolare ha comunque previsto una sorta di periodo di transizione (ricordiamo che la procedura Inps non ha consentito fino alla pubblicazione della circolare la presentazione delle domande per gli ammortizzatori).
La procedura ora è stata aggiornata e le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio al 1° febbraio (data di pubblicazione della circolare), potranno essere inviate entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare (16-2-2022. Resta confermato il termine del 28-2-2022 (termine ordinario) per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022. Rimane l’ulteriore problema dei tempi della consultazione sindacale.
Probabilmente molti datori di lavoro che hanno già ridotto o sospeso l’attività non l’hanno attivata preventivamente in attesa della pubblicazione del decreto legge e della circolare. Riteniamo che si debba procedere immediatamente cercando possibilmente di raccogliere le firme di tutte le OO.SS.(sappiamo che in questo modo l’Inps non effettua controlli sulla procedura precedente).Vista la confusione e i ritardi accumulati per la messa a punto a del decreto sarebbe a dir poco bizzarro che fosse posto il problema della tardiva comunicazione sindacale.Passiamo ora alle regole ordinarieRispetto al pagamento della contribuzione, tema particolarmente importante e avvertito dalle nostre imprese, fatto salvo un riepilogo del nuovo quadro normativo l’INPS rinvia a successive istruzioni in merito alle modifiche che riguardano sia il FIS sia la CIGS.Ciò detto, pur ritenendo utile quanto prodotto dall’Istituto che ripercorre, anche con l’ausilio di tabelle riassuntive, tutti i profili più importanti (lavoratori destinatari, importi dei trattamenti, modalità di erogazione nonché campi di applicazione, causali e contribuzioni dei diversi strumenti), evidenziamo in questa sede i profili di particolare valore aggiunto forniti dall’INPS:
1.la decorrenza ovviamente delle novità normative per richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione o sospensione decorre dal 1 gennaio 2022, applicandosi invece la disciplina vigente prima della legge di Bilancio 2022 per domande con oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni2021, con una riduzione/sospensione avviata nel corso del 2021 ancorché successivamente proseguita nel 2022;
2.sul fronte procedurale, la possibilità di presentare le domande di CIGO, CISOA e assegno di integrazione salariale (FIS) riferite a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 1 gennaio e il 1 febbraio 2022 entro il 16 FEBBRAIO p.v.,vale a dire entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare (in luogo della scadenza di 15 giorni entro l’inizio della sospensione/riduzione previsto in via ordinaria), ma fatto salvo il termine del 28 febbraio p.v. in caso di eventi oggettivamente non evitabili verificatisi durante il mese di gennaio(come noto, per eventi di tipo EONE il termine è infatti posto alla fine del mese successivo);
3.la neutralizzazione dei periodi di ammortizzatori COVID ai fini della determinazione dei limiti di durata massima dei trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148/2021 (era già stato previsto dalle norme emergenziali introdotte dal 2020, ma in questo caso l’INPS fa bene a ribadirlo);
4.l’applicazione del FIS, e quindi del relativo obbligo contributivo, a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, prescindendo dal fatto che gli stessi possano avereuna “forza aziendale” uguale a zero (0) –in attesa come detto di ulteriori indicazioni dell’INPS in merito al versamento della contribuzione, immaginiamo che in questo modo l’Istituto voglia puntualizzare che la contribuzione scatti in presenza di un lavoratore subordinato qualsiasi, considerate le regole in uso relativamente al calcolo dei dipendenti parte della forza lavoro, ad esempio le specificità di riproporzionamento applicabili tanto a part-time quanto a intermittenti;
5.il potenziale riconoscimento dell’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS in favore dei datori di lavoro di lavoro fino a 15 dipendenti non solo per le causali ordinarie, MA ANCHEPER LE CAUSALI STRAORDINARIE (in recepimento di una puntualizzazione normativa introdotta con il D.L. 4/2022) –per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti il FIS eroga l’assegno di integrazione salariale solo per causali ordinarie, dato che le stesse imprese sono da inizio anno ricomprese nel campo di applicazione della CIGS;
6.coerentemente con quanto già indicato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, la confluenza per ora nel FIS dei datori di lavoro fino a 5 dipendenti che, solo una volta adeguati i rispettivi fondi di solidarietà bilaterali istituiti e attivi nel loro ambito di attività rientreranno in questi ultimi (per i fondi di solidarietà bilaterali INPS ribadisce la necessità per gli stessi di adeguare i rispettivi ordinamenti entro l’anno non solo allargando il campo di applicazione eliminando il tetto dimensionale finora vigente ma, soprattutto, garantendo trattamenti almeno pari in termini di importo e durata a quelli previsti dalle casse ordinarie CIGO e CIGS);
7.infine, fatto salvo il ripercorrere il quadro normativo determinato con la legge di bilancio 2022, il rinvio a successive comunicazioni INPS in merito all’estensione della CISOA agricola, con le sue specifiche regole, ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi (che non copre però i periodi di sospensione dell’attività lavorativa derivanti da fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio).