I cittadini devono denunciare la detenzione di specie rientranti nell’elenco delle specie esotiche invasive
Entro il 31 agosto i cittadini devono denunciare la detenzione di specie rientranti nell’elenco delle specie esotiche invasive, reperibile nel sito della Regione Emilia Romagna e dell’Unione della Bassa Romagna.
E’ possibile detenere specie esotiche invasive come animali da compagnia, a condizione di fare denuncia del possesso dell’esemplare, custodire l’esemplare in modo che non sia possibile la sua fuga o il rilascio nell’ambiente naturale, e di impedirne la riproduzione.
La denuncia di possesso è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive; queste, infatti, con l’entrata in vigore del decreto, non possono essere detenute, allevate, commercializzate, cedute, scambiate, o poste in condizione di riprodursi e nemmeno rilasciate in ambiente.
I possessori di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive, non utilizzati a scopo commerciale, possono continuare a custodirli fino a fine vita a condizione di denunciarne il possesso al Ministero dell’Ambiente entro i termini stabiliti dal decreto e di adottare opportune misure per impedire la fuga degli animali e per impedirne la riproduzione.
La denuncia di possesso deve avvenire inviando l’apposito modulo di denuncia (o di tutte le informazioni in esso contenute) tramite PEC (all’indirizzo: pnm-II@pec.minambiente.it), raccomandata con ricevuta di ritorno (all’indirizzo: Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 – Roma), oppure fax (al numero: 06-57223468). La ricevuta di PEC, fax o raccomandata accerterà l’avvenuta denuncia. Il termine per presentare tale denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive è prorogato al 31 agosto 2019 (Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91).
Alla denuncia di possesso deve essere allegata una copia del documento di identità.
La Regione si sta adoperando per individuare centri nei quali, in alternativa al possesso, i cittadini potranno conferire i loro animali, in una struttura idonea che garantisca l’impossibilità alla fuga e alla riproduzione e al contempo il mantenimento nel rispetto delle regole per il benessere animale.
Ma attenzione, in nessun modo gli animali possono essere rilasciati nell’ambiente! La violazione del divieto previsto dal Decreto-legge 230/2017, all’art. 6, comma 1, lettera h, (divieto di rilascio nell’ambiente) è un reato penale punibile con arresto fino a tre anni o ammenda da € 10.000 a € 150.000.