La Giunta Comunale di Ravenna ha adottato la Delibera di Giunta di definizione dei criteri di rimodulazione dei canoni di Concessione/locazione/affitto di attività economiche svolte all’interno di immobili di proprietà del Comune di Ravenna.

Si rileva che tale provvedimento e’ stato voluto dalla Giunta di Ravenna per andare incontro alle esigenze e alle difficolta’ delle imprese commerciali che sono in locazione/ concessione/ affitto negli immobili di proprieta’ del Comune di Ravenna.

Considerata la situazione emergenziale conseguente alla diffusione del virus Covid-19 e richiamate di seguito le disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere la pandemia, le quali hanno stabilito, da un lato, un quadro  complesso di attività vietate/consentite e dall’altro,  misure allo scopo di non gravare le attività:

  • il DPCM 9 marzo 2020 (art. 1, comma 1), in vigore il 10/03/2020, ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure introdotte con il DPCM 8 marzo 2020, il quale a sua volta (art. 1, comma 1, lett. n) consentiva le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00;
  • il DPCM 11/03/2020 (art. 1), in vigore il 12/03/2020, ha disposto la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatta salva la possibilità di esercitare la ristorazione con consegna a domicilio, con applicazione dal 12/03/2020 al 25/03/2020;
  • il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (art. 65) ha previsto per l’anno 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
  • il DPCM 22/03/2020 (art. 1 lett. a) ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali – ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1, tra le quali non figurano le attività di somministrazione di alimenti e bevande – con applicazione  dal 23/03/2020 al 03/04/2020;
  • il DPCM 01/04/2020 ha stabilito la proroga dell’efficacia delle misure contenute nei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 sino alla data del 11/04/2020;
  • il DPCM 10/04/2020 (art. 1, comma 1, lett. aa), in vigore il 14/04/2020, ha nuovamente disposto fino al 03/05/2020 la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatta salva la possibilità di esercitare la ristorazione con consegna a domicilio;
  • il DPCM 26/04/2020 (art. 1, comma 1, lett. aa), ha disposto la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatta salva la possibilità di esercitare la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, dal 04/05/2020 al 17/05/2020;
  • il DPCM 17/05/2020 (art. 1, comma 1, lett. ee) ha stabilito che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) fossero consentite a condizione che le regioni avessero accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività stesse con l’andamento della situazione epidemiologica e che fossero stati individuati i protocolli o le linee guida, adottati dalle regioni stesse o dalla Conferenza delle Regioni, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; al contempo, consentiva la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto (applicazione dal 18/05/2020 sino al 14/06/2020);
  • analoga disposizione era contenuta anche nel successivo DPCM 11/06/2020 (art. 1, comma 1, lett. ee), in vigore dal 15/06/2020 al 14/07/2020;
  • il DPCM 14/07/2020 (art. 1) ha stabilito la proroga fino al 31/07/2020 delle norme del precedente DPCM 11/06/2020;
  • il DPCM 07/08/2020 ha nuovamente disposto (art. 1, comma 6, lett. ee) che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) fossero consentite a condizione che le regioni avessero accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività stesse con l’andamento della situazione epidemiologica e che fossero stati individuati i protocolli o le linee guida, adottati dalle regioni stesse o dalla Conferenza delle Regioni, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; al contempo continuava ad essere consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto (applicazione dal 09/08/2020 al 07/09/2020);
  • il DPCM 07/09/2020 (art. 1), in vigore dal giorno successivo, ha disposto la proroga sino al 07/10/2020 delle misure disposte con il DPCM 07/08/2020;
  • il DPCM 13/10/2020 (art. 1, comma 6, lett. ee) ha stabilito che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in  assenza di consumo al tavolo; resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00″; dette norme, entrate in vigore il 14/10/2020, avrebbero dovuto applicarsi fino al 13/11/2020;
  • il DPCM 18/10/2020 (art. 1, comma 1, lett. d, n. 8) ha consentito l’esercizio delle suddette attività dalle ore 5.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo e fino alle ore 18.00 senza consumo al tavolo, ferma restando la possibilità di esercitare la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, quest’ultima fino alle ore 24.00 (applicazione dal 19/10/2020 al 13/11/2020);
  • il DPCM 24/10/2020 (art. 1, comma 9, lett. f) ha sospeso le attività delle palestre e ha consentito (art. 1, comma 9 lett. ee) lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00, oltre alla ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, quest’ultima sino alle ore 24.00 (applicazione dal 26/10/2020 al 24/11/2020);
  • il DPCM 3/11/2020 ha introdotto il sistema di suddivisione del territorio nazionale in aree di rischio contraddistinte da diversi regimi normativi (cosiddette zone), introducendo all’art. 1 una disciplina generale derogabile attraverso l’adozione, con apposite ordinanze del Ministro della Salute, di misure maggiormente restrittive; in linea generale, l’art. 1, comma 9, lett. gg) consentiva lo svolgimento delle attività di ristorazione dalle ore 5.00 alle ore 18.00, oltre alla ristorazione con consegna a domicilio e con asporto, quest’ultima fino alle ore 22.00 (regime delle zone “gialle”); i regimi derogatori previsti dall’art. 2 (Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto, c.d. “zona arancione”) e dall’art. 3 (Regioni che si collocano in  uno scenario di tipo 4 e con un livello di rischio alto, c.d. “zona rossa”) prevedevano entrambi, per quanto di interesse, la sospensione delle attività di ristorazione (fra cui  bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatte salve la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, quest’ultima fino alle ore 22.00 (rispettivamente, art. 2, comma 4, lett. c e art. 3, comma 4, lett. c); tale decreto ha avuto efficacia dal 6/11/2020 al 3/12/2020;
  • per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020 ha previsto l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del DPCM citato (zona arancione) a partire dal 15/11/2020 per i quindici giorni successivi, fino al 30/11/2020; la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 27/11/2020 ha disposto la rinnovazione della precedente fino al 03/12/2020;
  • successivamente è stato emanato il DPCM 03/12/2020, il quale ha sostanzialmente confermato il regime introdotto dal precedente DPCM del 03/11/2020 con riferimento alle attività di ristorazione (art. 1, comma 10, lett. gg), fatte salve le deroghe previste per le zone “arancioni” e “rosse” (in vigore il 04/12/2020 fino al 15/01/2021); l’art. 14, comma 2 del DPCM ha, al contempo, previsto la proroga dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 27/11/2020 fino all’adozione di una nuova ordinanza da parte dello stesso Ministro e, comunque, non oltre il giorno 15/01/2021; pertanto la Regione Emilia-Romagna ha continuato ad essere considerata zona “arancione” oltre il termine inizialmente previsto del 3/12/2020;
  • la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 5/12/2020 ha però disposto per la Regione Emilia-Romagna la cessazione delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 3/12/2020 a partire dal 06/12/2020 (passaggio nella c.d. zona gialla);
  • tuttavia il Decreto-legge 18/12/2020, n. 172 ha stabilito l’applicazione sull’intero territorio nazionale delle disposizioni di cui all’art. 3 del DPCM 03/12/2020 (regime della zona “rossa”) nei giorni festivi e prefestivi tra il 24/12/2020 e il 06/01/2021; invece, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, il decreto legge ha disposto l’applicazione dell’art. 3 del DPCM 3/12/2020 (zona arancione);
  • l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8/01/2021 ha poi disposto nuovamente il passaggio in zona “arancione” della Regione Emilia-Romagna dal 10/01/2021 fino al 15/01/2021;
  • infine intervenuto il DPCM del 14/01/2021, in vigore dal 16/01/2021 al 05/03/2021, ha dato sostanziale continuità al precedente regime normativo di suddivisione del territorio nazionale in aree di rischio; più precisamente, l’art. 1, comma 10, lett. gg) consente l’esercizio delle attività di ristorazione dalle ore 5.00 alle ore 18.00, fatte salve la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, quest’ultima fino alle ore 22.00; tuttavia, per le attività contraddistinte dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina), il nuovo DPCM stabilisce che l’attività di asporto è consentita soltanto fino alle ore 18.00; anche secondo il decreto in esame, le norme appena menzionate e applicabili nelle zone “gialle” possono essere derogate con ordinanza del Ministro della Salute; si deve rilevare che l’art. 14 del decreto ha stabilito che la citata Ordinanza del Ministro della Salute dell’8/01/2021 (con cui la Regione è stata classificata zona “arancione”) continuasse ad applicarsi fino all’emanazione di una successiva ordinanza ministeriale e comunque non oltre la data del 24/01/2021;successivamente, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22/01/2021 ha classificato la Regione Emilia-Romagna come area con scenario di tipo 3 (zona “arancione”) a partire dal 24/01/2021 e per i successivi quindici giorni, ossia fino al 08/02/2021, data in cui la Regione è nuovamente diventata zona “gialla”;
  • successivamente, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22/01/2021 ha classificato la Regione Emilia-Romagna come area con scenario di tipo 3 (zona “arancione”) a partire dal 24/01/2021 e per i successivi quindici giorni, ossia fino all’8/02/2021, data in cui la Regione è nuovamente diventata zona “gialla”;
  • con Ordinanza del Ministro della Salute del 19/02/2021 è stata nuovamente disposta l’applicazione, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, delle misure di cui all’art. 2 del DPCM del 14/01/2021 (regime della zona “arancione”) a partire dal 21/02/2021 e per i successivi quindici giorni;
  • in seguito è stato emanato il DPCM 02/03/2021 con cui sono state nuovamente regolamentate la suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio e le restrizioni applicabili alle singole aree; in particolare, l’art. 27 stabilisce che all’interno delle zone gialle le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00 e che resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, mentre per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. L’art. 37 del decreto stabilisce che nelle zone arancioni sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e che resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, mentre per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00; queste ultime misure restrittive trovano applicazione anche nelle zone rosse, come stabilisce l’art. 46 del citato decreto;
  • con Ordinanza del Ministro della Salute del 5/03/2021, in vigore a partire dall’8/03/2021, è stata nuovamente disposta l’applicazione, nella Regione Emilia-Romagna, delle misure restrittive previste per la zona arancione;
  • con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 28 del 6/03/2021 è stata disposta l’applicazione delle misure di contenimento del contagio previste per la zona rossa a partire dalla data dell’/8/03/2021 e fino al 21/03/2021 nei comuni della provincia di Ravenna;
  • infine con Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021, entrata in vigore il giorno 15/03/2021, è stata disposta l’applicazione delle misure di contenimento del contagio previste per la zona rossa all’intero territorio regionale per un periodo di quindici giorni;

Preso atto come le chiusure imposte per il contenimento del virus abbiano indiscutibilmente creato difficoltà a tutte le attività economiche del territorio comunale, già fortemente provate dalle disposizioni attuate dal Governo durante la primavera 2020;

Considerato che canoni di correttezza e buona fede contrattuale rendono compatibili e giustificabili azioni di rimodulazione delle condizioni economiche, ancorché non previste dai contratti in essere, in quanto variate, nel periodo emergenziale, le condizioni originarie di cui le parti hanno tenuto conto al momento della stipula e tese a evitare il ricorso alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta che comporterebbe la cessione dell’attività economica e riflessi non positivi per il tessuto economico/commerciale della città;

Dato atto che la straordinarietà e generalità della situazione emergenziale richiede opportunamente un’azione che disponga interventi straordinari per tutti i contratti previsti, applicando conseguentemente criteri uniformi rispetto a tutte le attività oggetto della presente deliberazione, prescindendo dalla circostanza di aver potuto accedere, nel periodo emergenziale, ad altri tipi di parziale sostegno o di contributi di natura Statale, regionale o locale;

Considerato infine che:

  • il perdurare del periodo emergenziale rende necessaria l’adozione di misure finalizzate ad agevolare le attività economiche;
  • in tale ottica si ritiene opportuno promuovere la riduzione dei canoni di concessione/locazione/affitto per le attività economiche svolte presso locali di proprietà comunale, qualora abbiano subito la chiusura per emergenza Covid-19 nel periodo da marzo 2020 fino alla fine di tale periodo;
  • tale misura deve essere differenziata in base ai periodi di differente regolamentazione (zona gialla, arancione, arancione scuro, rossa e lockdown) oltre che in considerazione della reale possibilità di esercitare l’attività;

Valutato che tale misura comporterà una riduzione delle entrate, in conto competenza e conto residui, sull’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 per un importo presumibile di € 73.000,00;

Ritenuto pertanto di proporre:

  • l’efficacia di tali misure a far data dal 10/03/2020 e fino alla dichiarazione di fine emergenza;

Dato atto che:

  • il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni PV. n. 135 e PV. n. 137 del 22/12/2020 ha approvato, rispettivamente, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023;
  • con deliberazione di Giunta Comunale p.v. n. 720 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2021/2023;
  • il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio Patrimonio;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii visto il perdurare della situazione emergenziale;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Patrimonio e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art.48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge, in combinato disposto con il disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020;

DELIBERA

  1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la riduzione dei canoni di concessione/locazione/affitto per le attività economiche svolte presso locali di proprietà comunale, qualora abbiano subito la chiusura per emergenza Covid-19 per un periodo superiore a 15 giorni, come di seguito specificato:
  • riduzione pari al 40% del canone per i periodi di lockdown, zona rossa e zona arancione scuro e del 20% per i periodi di zona arancione;
  • l’efficacia di tali misure a far data dal 10/03/2020 e fino alla dichiarazione di fine emergenza;
  1. di prendere atto dello schema di richiesta per la riduzione dei canoni da inoltrare a cura dei titolari di concessione/locazione/affitto (Allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di stimare il valore di riduzione delle entrate, in conto competenza e conto residui, sull’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, nell’importo complessivo presunto di € 73.000,00 demandando a successivi atti della dirigente del Servizio Patrimonio gli adempimenti contabili amministrativi inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
  3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.         134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione palese espressa nei modi di legge, in combinato disposto con il disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020, per il perdurare della situazione emergenziale.