Per maggiore chiarezza, anche su richiesta di società sportive, si riporta l’intero testo della lettera c, comma 1, articolo 1 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Nelle comunicazioni diffuse ieri era stata fatta una sintesi, essendo il decreto molto lungo, rimandando comunque alla lettura integrale dello stesso, allegato nel sito del Comune di Ravenna.
“Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni (zona rossa, ndr) lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) (distanza di sicurezza personale di almeno un metro, ndr)”.