Messi nero su bianco i chiarimenti applicativi dell’Ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, che rimarrà in vigore in tutte le sue parti – a smentita di false notizie circolate sui social network – fino a domenica 1 marzo.
In particolare, nel testo che la Regione ha già inviato a tutte le Prefetture, voluto dal presidente Bonaccini accogliendo le sollecitazioni arrivate dai sindaci, si forniscono precisazioni sul punto (articolo 1, comma 2, lettera A) relativo a quali attività, iniziative e manifestazioni devono essere sospese, o quali al contrario possono continuare a svolgersi regolarmente.
Le manifestazioni pubbliche sospese
Sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse. Vanno sospese
– manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina);
– attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
Le attività che proseguono
In via generale, non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti:
– i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida);
– gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.);
– e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.
Sono escluse dalla sospensione anche:
– tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.
– Le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.
– Le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.
In via generale, non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.
Attività di preminente carattere sociale: quelle non sospese
Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.
Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.
Corsi professionali e servizi per il lavoro
L’Ordinanza (alla lettera B dell’art.1 comma 2) prevede tra l’altro la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.
Dalle Autorità territoriali possibili ulteriori prescrizioni
Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.