ono state approvate “le modifiche dello Statuto tipo dei Consorzi di Bonifica”. Il documento ha avuto il voto favorevole in commissione Politiche economiche, presieduta da Manuela Rontini.
Le modifiche sono state effettuate per adeguamento alle leggi nazionali. Il riesame è avvenuto dopo le indicazioni dell’Associazione nazionale bonifiche italiane (Anbi) sul riesame dello statuto tipico. I criteri per per la redazione dei nuovi statuti servono al fine di conseguire la massima omogeneità di disciplina fra i consorzi operanti sul territorio regionale, pur nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli stessi,
La prima riguarda il comma 8 dell’articolo 18: con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall’entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi.
L’articolo 22 riguarda il Consiglio di amministrazione, composto di 20 persone di cui tre sindaci o assessori del Comuni del comprensorio. Il Consorzio provvede alla convocazione dei sindaci dei Comuni ricompresi nel Comprensorio. Della presa d’atto della nomina dei tre componenti da parte dei rappresentanti dei Comuni presenti ne è data comunicazione all’amministrazione regionale.
L’articolo 24 regola competenze e funzioni: il Consiglio approva, su proposta del Comitato amministrativo e a maggioranza assoluta dei componenti, “il Programma triennale dei lavori, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, i relativi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori”. L’articolo riguarda il Codice degli appalti.
Convocazione: è ufficiale la possibilità di svolgere riunioni anche in videoconferenza, purché siano garantiti il rispetto dei principi di riservatezza, la presa visione immediata degli atti, l’intervento nella discussione, lo scambio dei documenti, l’espressione del voto e l’approvazione del verbale.
L’articolo 43 riguarda le votazioni: “La trattazione a distanza di argomenti che richiedano votazione a scrutinio segreto può avvenire solo se può essere garantita l’espressione del voto con modalità che ne assicuri la legittima riservatezza, la sicurezza della provenienza e la non modificabilità dello stesso.”
L’articolo 47 regola i compiti del direttore, che deve presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge, quando non abbia designato altro Dirigente in possesso dei requisiti professionali adeguati all’attività.
Un’altra modifica riguarda l’articolo 51 sugli ordini di riscossione e i mandati di pagamento, che oggi possono essere firmati anche dal direttore e dai funzionari designati.