“REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 31 DEL 27.07.2022, RELATIVA AL DIVIETO
TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN TUTTO IL TRATTO DI MARE PERTINENTE AL PUNTO
DI MONITORAGGIO COD. IT008039007005 DENOMINATO “CERVIA PINARELLA”. REVOCA A
SEGUITO DELL’ESITO FAVOREVOLE DELLE ANALISI
I L S I N D A C O
VISTA la propria ordinanza n° 31 del 27.07.2022 relativa al “Divieto temporaneo di
balneazione in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio cod. IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella con la quale, su proposta dell’AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna disponeva il divieto temporaneo di balneazione, esteso a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del succitato punto di monitoraggio denominato IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella, e l’informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del D.lgs. 116/08;
VISTA
la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna A.U.S.L. della Romagna –
Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna dell’AUSL della Romagna prot. n. 2022/0209255/P del 28/07/2022, assunta a P.G. n. 51192 del 28/07/2022, con la quale:
si comunica che le analisi microbiologiche eseguite sul campione prelevato in data
27/07/2022 ai sensi dell’art. 2 punto 4 lettera b) del D.M. 30 Marzo 2010 nel punto di
monitoraggio cod. IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella hanno avuto esito
favorevole;
i parametri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali rispettano i valori limite di cui
all’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come riportato nel rapporto di prova n.
22LA35279 del 28/07/2022 emesso in data odierna dal Laboratorio tematico della Struttura
Oceanografica Dafne (allegato alla nota Prot.Gen. n. 51192/2022);
a fronte degli esiti analitici favorevoli, che dimostra il ripristino della qualità dell’acqua di
balneazione nel tratto di mare di pertinenza del punto di monitoraggio, decade il divieto di
balneazione disposto con il provvedimento in oggetto;
il tratto marino costiero da 100 m S piede S darsena Porto Canale Cervia Confine
comunale Cervia/Cesenatico – (Latitudine WGS84 da 44,2663° a 44,2250° – Longitudine
WGS84 da 12,3599° a 12,3839°) interdetto in data 27.07.2022 è da considerarsi
nuovamente idoneo alla balneazione ai sensi dell’art. 2 punto 4 lettera b) del D.M. 30
Marzo 2010;
dell’avvenuto ripristino della qualità dell’acqua di balneazione deve essere data
comunicazione al Ministero della Salute attraverso l’inserimento nel Portale Acque
Nazionale ai sensi del D.M. 19 aprile 2018, nonché tramite PEC preceduta da posta
elettronica ordinaria a questo Servizio e al Responsabile Arpae-Unità Specialistica Acque
Area Est. L’informazione dovrà inoltre essere pubblicata sul sito web regionale “Acque di
Balneazione”;
VISTA
la proposta contenuta nella riferita nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna A.U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna dell’AUSL della Romagna, considerati i risultati favorevoli, di
adottare un provvedimento di revoca del divieto temporaneo di balneazione, di cui
all’ordinanza succitata;
RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste
dall’art.7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell’art.13 della precitata legge;
PRESO ATTO di quanto sopra;
VISTA la proposta del presente atto del Responsabile del Procedimento;
VALUTATA la documentazione agli atti;
RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la revoca dell’Ordinanza
Sindacale n° 31 del 27.07.2022;
RITENUTO opportuno procedere in merito;
VISTI:
Il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva
76/160/CEE”;
il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione”;
la L. r. 19 aprile 1995 n°44 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (A.R.P.A.) dell’Emilia Romagna”;
l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n°833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
l’art. 117 D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
l’art. 50/5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed
urgenti nella veste di rappresentante della comunità locale;
l’art. 5 della L.r. 4 maggio 1982, n°19 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”;
l’art. 23 dello Statuto Comunale;
Con i poteri di Autorità Sanitaria Locale
R E V O C A
per quanto addotto in premessa, con decorrenza immediata, la propria ordinanza n° 31 del 27.07.2022 con
oggetto “Divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio cod.
IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella” con rimozione dei segnali di divieto apposti.
I N F O R M A
che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, L. 241/90 e dell’art.12 del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi, è il Capo Servizio
“Servizi alla Comunità”;
che l’Unità Organizzativa competente, presso la quale è possibile prendere visione degli
atti del procedimento, è il Servizio “Servizi alla Comunità”, Corso Mazzini n. 37, tel.
0544/979328;
che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con
l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno e trattamento esterno. I dati potranno essere comunicati ai soggetti preposti ad accertare l’ottemperanza del
presente provvedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cervia,
il Responsabile è la Dirigente del Settore Servizi alla Comunità e Sviluppo della Città;
che avverso l’odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (art. 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
DISPONE
che il presente atto:
– sia pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio Elettronico per 15 giorni consecutivi;
– sia inviato in copia a:
Ministero della Salute ai sensi del D.M. 19 aprile 2018;
Arpae-Unità Specialistica Acque Area Est.;
Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna;
ARPAE di Ravenna;
Ufficio Locale Marittimo di Cervia;
Comando di Polizia Locale;
Cooperativa Bagnini Cervia;
Sindaco
Massimo Medri / INFOCERT SPA”