Scattano da domenica 1 ottobre in Emilia Romagna le limitazioni previste per la lotta allo smog e il miglioramento della qualità dell’aria nella stagione invernale, che resteranno in vigore fino al 30 aprile 2024.

Per quel che riguarda i Comuni di pianura (eccetto Lugo dove era già in vigore dallo scorso inverno) scatta il blocco per i veicoli diesel Euro 4 che però, a seguito di un emendamento approvato dalla Regione,è sospeso fino al termine dello stato di emergenza per l’alluvione solo per i residenti dei Comuni alluvionati.

Essendo entrato in vigore il decreto salva infrazioni, cambiano le sanzioni e le modalità per gli abbruciamenti controllati che sono possibili solo in alcuni mesi e non più due volte all’anno, previa comunicazione. Le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Le sanzioni passano da 50 euro a una forbice tra i 300 e i 3mila euro.

Per quanto riguarda invece le norme antismog, in Bassa Romagna sono due le tipologie di ordinanze adottate: una valida per Lugo (Comune con oltre 30mila di abitanti) e una per tutti gli altri territori. Ulteriori informazioni sulle disposizioni sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it.

Per quanto riguarda il riscaldamento, in tutti i Comunièvietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo con prestazioni energetiche inferiori a 3 stelle e focolari aperti o che possono funzionare aperti; è vietato inoltre installare camini e stufe con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle; è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet conforme alla classe A1 (è obbligatorio conservare la pertinente documentazione del pellet utilizzato).

È vietato inoltre installare e utilizzare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, per esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (androni, scale, rampe); gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di chiudere le porte di accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale, sia in quello estivo.

A queste misure ordinarie si aggiungono quelle emergenziali, che si attivano in base ai bollettini di Arpae emessi tre volte a settimana, quando si superano valori criticidi inquinanti presenti nell’aria.

In caso di emergenza, la temperatura nelle abitazioni non potrà superare i 19 gradi (con 2 gradi di tolleranza), e di 17 gradi nei luoghi che ospitano attività industriali o artigianali. Viene innalzata inoltre a 4 stelle la classe minima prevista per l’utilizzo di camini durante i periodi emergenziali. Viene istituito il divieto di spandimento di liquami zootecnici (con esclusione dell’interramento immediato e dell’iniezione diretta).

Delle misure emergenziali verrà data puntualmente comunicazione per informare la cittadinanza, con maggiori dettagli sulle misure adottate.