“Quale avvocato difensore del consigliere comunale di Ravenna Alvaro Ancisi a fronte della “Dichiarazione di querela e contestuale atto di denuncia penale” rivolta dal sig. Maurizio Bucci al Procuratore della Repubblica di Ravenna in data 11 dicembre 2020, con imputazione a suo carico dei reati di diffamazione e di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, rendo doverosa informazione pubblica del procedimento giudiziario di conseguenza intercorso e del suo epilogo, avvenuto con ordinanza di archiviazione della querela-denuncia stessa da parte del Giudice per le Indagini Preliminari Janos Barlotti.
PREANNUNCIO DELLA DENUNCIA – L’iniziativa del sig. Bucci fu preannunciata sulla stampa locale il 4 dicembre 2020 come segue: “In esito alle dichiarazioni apparse sui quotidiani Corriere di Romagna – Edizione di Ravenna e Il Resto del Carlino – Edizione di Ravenna in data 4 dicembre c.m. nonché, in pari data, sulle testate giornalistiche online RavennaWebTv, Ravennanotizie.it nonché sulla pagina Facebook di RavennaWebTv, provenienti da parte del Sig. Alvaro Ancisi e recanti titolazione ‘BUCCI PER NIENTE ASSOLTO SUI 53 MILA EURO DI TASSA DI SOGGIORNO DOVUTI AL COMUNE PER L’HOTEL MOSAICO’, l’Avvocato Gian Paolo Colosimo rende noto di avere ricevuto ampio mandato dal Sig. Maurizio Bucci onde intraprendere ogni opportuna azione a sua tutela nei confronti dell’Ancisi medesimo, stanti le diffamatorie affermazioni nonché l’indebita propalazione – a costui direttamente ascrivibile – di informazioni afferenti dati processuali sensibili e coperte da segreto processuale esterno”.
OGGETTO DELLA DENUNCIA – Oggetto della notitia criminis è stata la parte delle dichiarazioni di Ancisi pubblicate dalla stampa riportata testualmente dall’avvocato Colosimo, nell’Opposizione all’archiviazione della denuncia, come segue: “Su Maurizio Bucci, in quanto presidente della lista La Pigna, nonché consigliere comunale e candidato a sindaco di Ravenna all’epoca delle irregolarità compiute nel versamento dell’imposta di soggiorno tra il 2015 e il 2017, Lista per Ravenna e i gruppi di opposizione di centro-destra non hanno mai sollevato valutazioni di ordine giudiziario, bensì di onestà dei comportamenti, che manteniamo severissime a prescindere dalle sentenze penali (…). Tali comportamenti del Sig. Bucci sono stati però ‘assolti’ dal Tribunale (…) solo in parte minore: relativamente cioè solo al Residence Mosaico e all’Hotel Oceano Mare, per un totale di 27.388,87 euro non versati al Comune trimestralmente, come imponeva la legge, bensì trattenuti per anni da Bucci nelle sue casse (…) Il GUP non si è invece pronunciato sulla terza denuncia relativa al mancato versamento di 53.016,69 euro riscossi dall’Hotel Mosaico tra gli anni 2015 e 2017. Siccome la denuncia è stata presentata oltre quattro mesi prima, si tratta evidentemente di un’altra partita giudiziaria (…) oggi 3 dicembre deve ancora pagare 25.569,30, quasi la metà”.
ARCHIVIAZIONE RICHIESTA DALLA PROCURA – Il 17 maggio 2021, a seguito dell’indagine giudiziaria commissionata dalla Procura della Repubblica alla Polizia Locale di Ravenna, il Pubblico Ministero Vincenzo Bartolozzi chiese al Giudice per le Indagini Preliminari di disporre l’archiviazione della denuncia, affermando quanto segue: “Le propalazioni dell’indagato contengono critiche sul comportamento, che investono il profilo morale. I fatti indicati […] sono veri. Vero è l’esito della vertenza giudiziaria, peraltro ancora in parte non definitiva. Legittimi sono i dubbi avanzati, ancorché espressi con linguaggio giornalistico e, nei giusti limiti, insinuante sull’esito della terza denuncia, non essendoci ancora una pronuncia sul punto. Tali dubbi – si è detto – appaiono legittimi […], poiché espressione del diritto di critica, espressamente tutelato a livello costituzione negli artt. 21 e 33 Cost., e consistenti nella libertà di esprimere giudizi o anche solo opinioni su fatti, situazioni e comportamenti, secondo parametri necessariamente di carattere soggettivo, il cui limite, al pari del diritto di cronaca, deve ravvisarsi nell’interesse pubblico della vicenda e nel rispetto del principio di continenza formale , oltre a quello della verità formale di eventuali fatti posti a fondamento della critica; interesse pubblico che, per quanto circoscritto a livello locale, consiste nella valutazione morale e, di riflesso, politica, di comportamenti effettivamente accaduti, la cui valutazione favorevole all’attuale persona offesa sotto il profilo strettamente giudiziario non è stata negata dall’attuale indagato. In tale contesto, il diritto di critica politica, proprio perché strumentale ad una legittima contrapposizione dialettica che […] deve essere consentito sino ai limiti estremi in cui l’onore e l’altrui reputazione venga leso per effetto di attacchi personali, non giustificati dall’interesse della materia politica, ovvero avvenga mediante un’oggettiva scorrettezza delle espressioni usate. Per tali motivi, si ritiene che, nei fatti per come riportati, non vi siano gli estremi del delitto di diffamazione”. “Quanto alla violazione del diritto della riservatezza in ordine ai dati giudiziari ed alla rivelazione del segreto d’ufficio”, il P.M. ha richiamato l’art. 329 del codice di procedura penale, secondo cui lo sbarramento temporale alla segretezza degli atti giudiziari è posto dalla “chiusura delle indagini preliminari, che, nei casi oggetto di querela, erano ampiamente concluse alla data della divulgazione”.
UDIENZA PENALE E ORDINANZA DEL GIP – Essendosi il sig. Bucci opposto, in data 13 maggio 2021, tramite il proprio legale, alla richiesta di archiviazione, il GIP ha fissato per il 28 febbraio 2022 l’udienza in Camera di Consiglio, al termine della quale, sentite le parti, ha emesso la seguente ordinanza: “L’opposizione deve essere rigettata e la richiesta di archiviazione accolta, per le condivisibili ragioni indicate dal PM e dalla difesa dell’indagato. In estrema sintesi, i fatti esposti da Alvaro Ancisi (al netto della legittima propaganda politica) sono veri nonché di interesse pubblico ed esposti in maniera continente, per cui si versa nella scriminante del diritto di critica politica tutelato dall’art. 21 della Costituzione e scriminato dall’art. 51 del codice penale. Nessuna violazione di rilevanza penale è ascrivibile all’indagato nemmeno per il commento alla terza denuncia a carico di Maurizio Bucci trattandosi di notizia non più coperta da segreto istruttorio, peraltro prospettata in maniera dubitativa oltre che pertinente e continente: ‘Anche per l’Hotel Mosaico Bucci sarà assolto, sempre che la relativa denuncia non sia stata o sarà archiviata? Non possiamo escluderlo (riservandosi eventualmente il diritto di commentarlo da liberi cittadini) ed anzi lo auguriamo al Sig. Bucci perché a noi interessa esprimerci solo sul piano etico politico…’ ”.
IPOTESI DI CALUNNIA – Il GIP ha estratto quest’ultima frase dal comunicato stampa stesso di Ancisi contestato dal sig. Bucci. Anche nell’udienza penale è apparso dunque chiaro come non sia stata vera l’accusa formulata come segue dal sig. Bucci nella sua querela/denuncia: “…l’Ancisi ha inteso fornire la più ampia risonanza mediatica a informazioni sensibilissime e riservate giacché del tutto ignote al di fuori del novero delle parti del relativo processo penale – curandone la dettagliata resocontazione – inerenti la persona del sottoscritto e afferenti dati giudiziari tutelati dalla specifica normativa in tema di privacy. Egli difatti ha esplicitato a chiare lettere che il sottoscritto Sig. Maurizio Bucci è tuttora sottoposto – in veste di indagato – a ulteriore procedimento penale pendente presso la Procura in sede […] ”. In realtà, basta rileggere il testo del comunicato stampa impugnato dal sig. Bucci (allegato n. 1), per vedere che Ancisi ha parlato solo della denuncia fatta a suo carico dal Comune, senza neppure sapere e tanto meno affermare che la Procura avesse avviato al riguardo un procedimento penale, né che il sig. Bucci ne fosse indagato, anzi ipotizzando ed augurandogli che la denuncia fosse stata o venisse archiviata. Paradossale, riguardo a tale “terza denuncia”, è che soltanto dagli atti della denuncia fatta dal sig. Bucci contro Ancisi, si sia appreso dalla Procura che non c’è stata “ancora una pronuncia”. Da parte del mio assistito, resta perciò da valutare se procedere nei confronti del sig. Bucci per il reato di calunnia essendo stato da lui denunciato con la piena e provata consapevolezza della sua estraneità a qualsiasi fattispecie di reato.”
Avv.to Alberto Ancarani