I FILODIFFUSORI PERICOLOSI – Venerdì 21 agosto scorso, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale sono intervenuti per rimuovere un pesante filodiffusore di musica deteriorato, appeso al muro del civico 71, da cui si era distaccato pendendo pericolosamente sui passanti. Insieme ai consiglieri responsabili dei gruppi di centro-destra, questa lista civica effettuò una ricerca da cui dedusse, segnalandolo, che quella cassa acustica era una delle 160 attivate negli anni 2016/2018 sulle strade del centro storico a servizio dell’impianto di filodiffusione installato dalla Valerio Maioli srl intorno a fine 2012: impianto acquistato dall’imprenditore Maurizio Bucci, quale amministratore unico della Mariani srl, a seguito della procedura fallimentare in cui tale azienda era incorsa. Da allora quei filodiffusori sono stati abbandonati all’usura e al degrado.
LE AZIONI DELLA POLIZIA – Tra gli scorsi 27 agosto e 2 settembre, la Polizia locale ha verificato che essi erano abusivi fin dal 2009. Il 15 settembre ha elevato due verbali di contestazione a carico della Mariani srl, sia per il caso di cui sopra, sia per quello ulteriore, verificatosi il giorno stesso, quando gli agenti, intervenuti in via Salara 29, hanno fatto rimuovere un altro di quei filodiffusori distaccatosi dal muro della casa. L’11 settembre la Polizia locale aveva infatti compiuto un sopralluogo sulle vie del centro storico riscontrandovi che, “ad un’altezza superiore a mt 3,00”, pendevano 63 casse acustiche, così distribuite: 6 in piazza del Popolo, 2 in via Antica Zecca, 3 in via Argentario, 1 in via Cairoli, 18 in via Cavour, 7 in via Diaz, 2 in via Gordini, 4 in via IV Novembre, 4 in via Matteotti, 10 in via Mazzini, 3 in Rasponi, 3 in via Salara, “di cui una in adiacenza al civico 29 parzialmente staccata dal muro”. Siccome la norma contestata è l’art. 15 del Codice della strada, che vieta “su tutte le strade” di “creare comunque stati di pericolo per la circolazione”, il nostro parere è che la sanzione dovrebbe essere dunque applicata per tutte le suddette casse acustiche pericolose.
L’ORDINANZA NON FATTA – Sta di fatto però che il comandante della polizia locale, consapevole del fatto, ha trasmesso il 21 settembre all’Area Infrastrutture civili del Comune di Ravenna, a seguito dei due casi sanzionati, la seguente informativa (comprese le sottolineature): “Preme, a ogni modo, evidenziare che nelle strade del centro storico di Ravenna risultano dislocati ulteriori sessantadue proiettori di suono (allegato 3), parimenti ricompresi nel summenzionato dismesso impianto della soc. Mariani s.r.l., in relazione ai quali, per la posizione aggettante sulla pubblica via e per la vetustà degli stessi, non è da escludere la possibilità di future possibili cadute, potenzialmente pregiudizievoli per la circolazione e, specialmente, per gli utenti deboli della strada, ordinariamente fruitori del centro storico. Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta Area di attivare senza ritardo il procedimento amministrativo diretto all’emanazione di apposita ordinanza impositiva alla suindicata proprietà della rimozione di tutti i succitati proiettori e del ripristino dello stato dei luoghi”. A distanza di oltre 40 giorni non risulta che tale ordinanza sia stata emessa. Del resto, tale informativa è stata trasmessa anche agli effetti dell’art. 211 del Codice della strada, che si applica alle violazioni da cui discende la sanzione accessoria della rimozione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi. Il ritardo non è dunque giustificabile.
DIFFIDA AL SINDACO – Si richiama perciò quanto il sindaco di Ravenna ebbe a dichiarare pubblicamente, appena il 15 ottobre, non tanto distintamente da questo caso: “Fino a che sarò sindaco mi batterò contro qualsiasi forma di favoritismo, nel rispetto della legalità”, per esporgli quanto segue. Secondo la legge (art. 50 del Testo Unico sugli Enti Locali), il sindaco di ogni Comune, essendone l’organo responsabile dell’ amministrazione (comma 1), sovrintende “al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti” (comma 2). Gli si rivolge dunque, ai sensi dell’art. 328 del codice penale, questa diffida:
- verifichi, con l’eventuale supporto tecnico (direttore generale, segretario generale, dirigente dell’Ufficio legale…), a quale funzionario comunale è imposto l’obbligo di emettere l’ordinanza di cui sopra;
- disponga e provveda di conseguenza.
Si chiede risposta nei termini di legge.