L’INCIDENTE – Il 10 agosto scorso ho presentato al sindaco un’interrogazione intitolata: “Cittadino multato a torto, ottiene ragione in Tribunale”. Il giorno 5 novembre 2020, alle ore 15.35 circa, il concittadino 74enne Renzo percorreva via Romea Sud in discesa dal Ponte Nuovo con la propria bici da corsa, mantenendosi sul margine destro della carreggiata adiacente alla pista ciclopedonale, quando, improvvisamente, è stato investito da una Polo proveniente dall’opposta corsia di marcia, che gli ha tagliato la strada svoltando a sinistra verso il supermercato Despar. Sbalzato in volo oltre il veicolo, è caduto rovinosamente al suolo, venendo poi trasportato al Pronto Soccorso con notevoli lesioni.
IL VERBALE – Il 31 dicembre Renzo riceve però dalla Polizia locale un verbale di accertamento, con multa di 40 euro, in quanto “avrebbe violato l’art. 182 commi 9 e 10 del Codice della Strada […] poiché non avrebbe ottemperato […] all’obbligo di servirsi dell’esistente pista riservata”. Fa immediatamente rilevare l’errore di valutazione compiuto, giacché tale obbligo vincola i ciclisti a “transitare sulle piste loro riservate quando esistono”, indicate da un cartello specifico di pista ciclabile, lì però inesistente, trattandosi invece di una pista ciclopedonale, peraltro molto trafficata dai pedoni. Niente da fare. Non avendo pagato la multa, Renzo è stato obbligato a presentare ricorso al Giudice di Pace, anche perché, a causa di questo verbale, l’assicurazione si rifiutava di pagargli i danni.
L’INTERROGAZIONE AL SINDACO – Ho dunque chiesto al sindaco “per quali ragioni il Comune di Ravenna non ha provveduto in proprio ad annullare, in base al principio giuridico dell’autotutela, il verbale di accertamento d’infrazione del 31 dicembre 2020, evitando al cittadino incolpevole un defatigante e oneroso procedimento giudiziario”. Ed inoltre “se il Comune ha almeno deciso di non ricorrere in secondo grado contro la sentenza del Giudice di Pace, evitando di imporre al cittadino leso ulteriori prolungate sofferenze”.
LE RISPOSTE – Ieri, ho ricevuto la risposta dal vice-sindaco il quale, in sostanza, insiste a dire che il 74enne aveva “omesso di viaggiare all’interno della pista ciclabile ivi presente e quindi con i connessi obblighi di cui all’art. 182 comma 9 del vigente codice della strada”, mentre in realtà si è trattato di una pista ciclopedonale, così specificamente segnalata. La confusione non è ammessa. Lo ha ben chiarito il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affermando che le piste ciclopedonali non vanno considerate come “piste ciclabili riservate ai ciclisti”, e che quindi, in presenza di pista ciclopedonale, non c’è l’obbligo per i ciclisti di utilizzarla. Il vicesindaco nega poi che il Comune potesse annullare il verbale di contestazione dell’infrazione secondo il principio giuridico dell’autotutela, affermando che esso non si applica al cosiddetto “diritto punitivo”, mentre, in questo caso, il Comune non avrebbe dovuto punire nulla, riconoscendo il vizio di valutazione compiuto all’origine. La seconda risposta – ed è quella che conta a questo punto – è stata invece positiva: “Non si reputa favorevolmente l’ipotesi di ricorso in appello avverso il provvedimento giurisdizionale in questione”.
Il sig. Renzo ha potuto dunque tirare un sospiro di sollievo. Non subisce un secondo processo ed incassa, almeno, i danni dall’assicurazione.