“Nei cimiteri del Comune di Forlì è consentita di fatto, senza apposita regolamentazione, in quanto non vietata da alcunché, la possibilità di tumulare in urna le ceneri degli animali di affezione nello stesso loculo o nelle tombe di famiglia, per volontà espressa dalle persone defunte che ne siano proprietarie o su richiesta dei rispettivi eredi.
Il 10 luglio 2020, la Regione Liguria introdusse, nella propria legge n. 15: “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”, anche “norme relative alla tumulazione degli animali di affezione”. A queste, per esempio, il Comune di Genova diede attuazione con propria deliberazione del dicembre 2021. Il 14 giugno 2022, la Regione Lombardia inserì, nel proprio regolamento di attuazione del titolo VI bis del Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, l’art. 29 sulla “Tumulazione con animali di affezione”. Ad esso ha dato seguito il Comune di Milano il 2 gennaio scorso, con una determinazione dirigenziale contenente le dettagliate disposizioni esposte qui di seguito:
- per volontà del defunto o degli eredi, cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, conigli, criceti, furetti e tutti gli altri animali tenuti per compagnia o diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, possono essere tumulati accanto ai loro proprietari; la presenza dell’animale di affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali;
- sulla lapide del manufatto o della tomba di famiglia è vietata qualsiasi epigrafe riferita all’animale d’affezione e la collocazione sulla sepoltura di immagini che lo raffigurano, mentre è ammessa una fotografia del defunto insieme al suo animale; la tumulazione può avvenire in cellette (due urne cinerarie in tutto, di cui una dell’animale), in colombari (tre cassettine di resti/ceneri al massimo) o in tombe di famiglia (nel qual caso, la tumulazione dell’animale deve occupare lo spazio di un’urna per ceneri);
- condizione principale è che l’animale sia tumulato insieme o successivamente alla sepoltura del suo proprietario, nello stesso manufatto o tomba di famiglia; l’eventuale spostamento del defunto proprietario dell’animale comporta lo spostamento anche delle ceneri dell’animale stesso e, nell’ipotesi in cui la nuova destinazione non possa accogliere entrambi, le ceneri dell’animale devono essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ne ha richiesto la traslazione; non è ammessa la dispersione delle ceneri degli animali nei cimiteri, né tantomeno il loro conferimento nel cinerario o nell’ossario comuni.
“La tumulazione degli animali domestici nei cimiteri cittadini – ha dichiarato con l’occasione l’assessora ai Servizi civici del Comune di Milano – è un atto di civiltà che in molti attendevano. Sappiamo quanto oggi, sempre di più, molte persone instaurino con i propri pet un rapporto speciale al pari di quello con uno stretto familiare. Sapere di potere riposargli accanto, garantendogli una degna sepoltura, è certamente un’iniziativa di grande attenzione e sensibilità che dà sollievo a chi ama gli animali e condivide con loro un pezzo della propria esistenza”.
Ciò premesso, condividendo il valore umano e sociale che il Comune di Ravenna si attivi in in tal senso,
IL CONSIGLIO COMUNALE ESPRIME AL SINDACO E ALLA GIUNTALA SEGUENTE MOZIONE:
- procedere in proprio a fissare le linee di indirizzo affinché, in ambito gestionale, sia consentita nei cimiteri del Comune di Ravenna la tumulazione degli animali di affezione similmente a quanto avviene nel Comune di Forlì;
- diversamente, o meglio nel frattempo, proporre alla Regione Emilia-Romagna, nella persona del suo presidente Michele de Pascale, che l’ente adotti norme regolamentari secondo cui, per volontà di una persona defunta o su richiesta dei suoi eredi, le ceneri dell’animale di affezione del defunto medesimo possano essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella sua tomba di famiglia.”