“Con un’ordinanza del febbraio scorso, la suprema Corte di Cassazione ha stabilito in modo inequivocabile e definitivo che, alla luce dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, coordinato con l’art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice stesso, i mezzi tecnici addetti al controllo della velocità, quali gli autovelox, richiedono“necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico alla procedura di omologazione”, essendo la loro semplice approvazione non “bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare”. L’omologazione, avendo infatti “anche natura necessariamente tecnica […], risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico […], indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso”.
Gli autovelox installati dal Comune di Ravenna su sede fissa, attivi 24 ore tutti giorni, sono sette, collocati in via Bellucci a Ravenna, a Mezzano, Fosso Ghiaia, Mirabilandia, Castiglione di Ravenna, Osteria e Coccolia. Altri due sono utilizzati, benché rarissimamente e a turno, in numerosi contenitori fissati sul lato strada, denominati velobox. Nessuno di questi nove dispositivi è omologato, siano essi dei modelli Velocar Aguia Red & Speed Aguia T5-5-R o Velocar Reed&Speed Evo R, come ad esempio, rispettivamente, quelli più dibattuti di via Bellucci e di via Mezzano, oppure i TruCam HD dei velobox. Ciò sottopone, inevitabilmente, il Comune di Ravenna a ricorsi giudiziari destinati ad ottenere l’annullamento dei verbali che abbiano illegittimamente accertato in tal modo delle violazioni ai limiti di velocità, con il conseguente risarcimento dei danni, monetari e non, subiti dai soggetti sanzionati.
L’iniziativa dei cittadini può anche esercitarsi, più semplicemente per entrambe le parti, attraverso una richiesta, rivolta al Comune stesso, di annullamento in autotutela dei verbali in questione, con obbligo (secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 66/1995), che il comandante della Polizia Locale, trasmetta gli atti al Prefetto perché proceda al loro annullamento. È il caso, per esempio, dell’istanza presentata al Comune di Ravenna questo 27 aprile dall’ing. Riccardo Merendi, riferito ad un verbale dell’ottobre 2023, con cui la Polizia Locale di Ravenna, tramite accertamento con Velocar, gli aveva contestato un presunto superamento del limite di velocità avvenuto in via Reale a Mezzano.
È invece dovere del sindaco e della propria Giunta disporre da subito, per evitare più gravi responsabilità, che sia immediatamente sospesa l’attività degli autovelox e dei velobox privi di omologazione, fino a che non se ne saranno provvisti. Se, per il passato, la questione è stata “obiettivamente controvertibile”, come ha riconosciuto la Corte di Cassazione stessa, richiamando “quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo”, ignorarne oggi il pronunciamento incontrovertibile potrebbe infatti assumere fatalmente la veste di un comportamento doloso perseguito dal codice penale.”
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI RAVENNA INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA
a disporre che gli autovelox e i velobox installati sulle strade comunali provvisti rispettivamente di autorizzazione o di comunicazione ministeriale, ma non dell’omologazione, sospendano la propria attività fino a quando non saranno in regola;
SEGNALA INOLTRE AL SINDACO ESSENDO, IN QUANTO TALE, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
l’opportunità di operare allo stesso modo con gli autovelox, ed eventualmente anche coi velobox, sprovvisti di omologazione, in funzione sulle strade provinciali.