Fino al 27 settembre negli stradelli e nelle aree appartenenti al demanio marittimo retrostanti gli stabilimenti balneari di Marina di Ravenna (fra il bagno Waimea e il bagno Ai Tamerici), Punta Marina Terme (fra il Ruvido e il Miramare e dal Miramare al Chaplyn), Porto Corsini, Marina Romea, Casalborsetti, Lido Adriano, Lido di Dante e Lido di Classe la sosta e l’accesso dei mezzi motorizzati sono consentiti solo ed esclusivamente nelle specifiche zone autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime come ampliamenti stagionali destinati alla sosta dei mezzi motorizzati, che devono essere opportunamente segnalate, con appositi cartelli rilasciati dall’ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ravenna, e delimitate a cura dei concessionari al fine di una loro precisa individuazione, prevedendo almeno una postazione per gli utenti diversamente abili, opportunamente segnalata, delimitata con dimensioni minime di 3,20 metri di larghezza e 5 di profondità, posizionata nelle immediate vicinanze dell’accesso allo stabilimento balneare. Tale posto auto deve essere segnalato, a cura e spese del concessionario, con apposito cartello in conformità al codice della strada.
Si estendono così le medesime regole in vigore fino all’anno scorso solo a Marina di Ravenna e a Punta Marina, in quanto la loro applicazione ha prodotto effetti positivi, a tutela delle caratteristiche ambientali delle zone interessate e dell’incolumità delle persone, a salvaguardia del passaggio dei pedoni e dei mezzi di servizio e di soccorso.
La nuova ordinanza sarà in vigore ogni anno dal secondo sabato di maggio all’ultima domenica di settembre. Resta inteso che negli altri periodi dell’anno l’accesso e la sosta ai veicoli risultano preclusi.
E’ sempre consentito l’accesso dei mezzi motorizzati per la consegna delle forniture agli stabilimenti balneari ed alle altre attività economiche, nonché la relativa sosta temporanea necessaria per le operazioni di rifornimento, purché venga mantenuta la fascia di libero transito degli stradelli di almeno 4 metri e comunque in modo tale da non arrecare ostacolo al passaggio dei mezzi e dei pedoni.
L’accesso dei mezzi motorizzati alle aree del demanio marittimo è consentito attraverso gli stradelli retrodunali adiacenti gli stabilimenti balneari esclusivamente per raggiungere le suddette aree di sosta e per consentire il percorso che da queste conduce alla prima uscita dal demanio marittimo.
Le violazioni si configurano quali occupazioni abusive di spazio demaniale marittimo con veicoli, sanzionabili ai sensi dell’articolo 1161 comma 2 del Codice della Navigazione e successive modificazioni e integrazioni (206 euro e possibile rimozione forzata del veicolo) e ai sensi del comma 2 dell’articolo 1164 del medesimo Codice della Navigazione (200 euro) qualora si occupi senza averne diritto uno degli spazi riservati ai disabili.
Trattandosi di Codice della navigazione non è possibile applicare lo sconto del 30 per cento previsto in caso di sanzioni emesse sulla base del Codice della strada qualora si paghi entro cinque giorni dalla notifica del verbale.