L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, su allarmata segnalazione da parte di residenti, ha inoltrato (11 aprile 2019) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo i lavori in corso di esecuzione sulle dune e sulla spiaggia alla foce del Torrente Bevano, in Comune di Ravenna.
Coinvolti i Ministeri dell’ambiente e dei beni e attività culturali, la Regione Emilia-Romagna, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, il Comune di Ravenna, l’Ente Parco naturale regionale del Delta del Po, i Carabinieri Forestale, l’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina e informata, per opportuna conoscenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.
I lavori in corso, svolti anche con mezzi meccanici, potrebbero rientrare (sul posto non sembra presente un cartello “inizio lavori”) nel progetto “LAVORI FINALIZZATI ALLA DIFESA, SALVAGUARDIA E FRUIBILITA’ DELLA ZONA SUD DI LIDO DI DANTE – I° STRALCIO NEL COMUNE DI RAVENNA, PROPOSTO DAL COMUNE DI RAVENNA”, approvato, con prescrizioni, al termine della procedura di valutazione di impatto ambientale (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e legge regionale Emilia-Romagna n. 9/1999 e s.m.i.) con deliberazione Giunta regionale n. 1042 del 17 luglio 2017.
In questo caso, si tratterebbe di un progetto comunque impattante in un’area naturalisticamente molto rilevante, purtroppo interessata negli anni scorsi (2012) da un vasto incendio che ha distrutto 40 ettari di pineta costiera.
Infatti, il sistema dunale della foce del Torrente Bevano, oltre a ricadere parzialmente nel demanio marittimo (artt. 822 e ss. cod. civ., 28 e ss. cod. nav.), è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e con vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i.), rientra in aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i., nella riserva naturale statale Duna costiera ravennate e foce del Torrente Bevano (D.M. 5 giugno 1979), e nel parco naturale regionale del Delta del Po (legge regionale Emilia-Romagna n. 27/1988). L’area rientra, inoltre, nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) – sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”, ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e n. 147/09/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.
Proprio per la delicatezza degli ambienti naturali interessati, le autorizzazioni al progetto (se dell’esecuzione di esso si tratta) prevedono che “a rispetto del periodo di riproduzione e nidificazione dell’avifauna presente nelle aree in oggetto, gli interventi siano eseguiti nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 28 febbraio” e “vengano messe in atto tutte le precauzioni al fine di minimizzare l’impatto sugli ecosistemi ed evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree limitrofe e non interessata dall’intervento” (determinazione Direttore Ente Parco naturale regionale Delta del Po n. 19 del 27 gennaio 2017; nota Comune di Ravenna – Sportello unico per l’edilizia n. 22696/2017 del 10 febbraio 2017).
In questo caso, la violazione delle prescrizioni sarebbe palese e i lavori dovrebbero essere fermati senza indugio.
In ogni caso, l’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:
- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.
Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato (art. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) o violazioni di carattere amministrativo (art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica un immediato intervento delle Amministrazioni pubbliche competenti e dei Carabinieri Forestale a cui è demandata la gestione della riserva naturale per il blocco dei lavori.