Il giudice del tribunale di Ravenna ha dato ragione alla Flc Cgil di Ravenna che nel 2020 ha promosso una causa a tutela di tre lavoratrici Ata nei confronti dell’istituto di scuola secondaria di secondo grado Ginanni e del Ministero dell’istruzione.
Il sindacato di categoria ha deciso di ricorrere alle vie legali in quanto il dirigente scolastico del Ginanni ha deciso di negare a tre collaboratrici scolastiche, per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, anziché le 36 previste. “I lavoratori Ata hanno diritto alle riduzione oraria settimanale a 35 ore – spiega Marcella D’Angelo, segretaria generale Flc Cgil di Ravenna – quando siano verificabili e verificati due presupposti: la scuola è aperta per almeno 10 ore al giorno, per almeno tre giorni a settimana, e i lavoratori devono svolgere il proprio lavoro su più turni o devono essere coinvolti in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali”.
Le lavoratrici – che hanno voluto procedere con la causa affidandosi alla Flc Cgil, assistita dall’avvocata Federica Moschini – avevano ottenuto legittimamente la 35esima ora negli anni scolastici precedenti, quando lo stesso istituto era guidato da un altro dirigente.
Con il cambio di dirigenza le cose sono cambiate. Il nuovo dirigente, sebbene i presupposti contrattuali per mantenere il diritto alla 35esima ora non fossero mutati, si è ostinato a negare il diritto alla riduzione oraria, adducendo il fatto che le lavoratrici in questione non svolgessero il loro lavoro su turni e non vi fosse per loro alcuna gravosità. L’interpretazione del dirigente è stata respinta dal giudice, che ha dato ragione alla Flc Cgil, accertando il diritto delle tre collaboratrici scolastiche alle 35 ore settimanali.
Il Ministero è stato condannato al pagamento delle somme dovute con relativi interessi per l’anno scolastico 2018/2019. Per l’anno scolastico 2019/20, invece, i due presupposti per la 35esima ora sono venuti meno, considerato il periodo di sospensione delle attività dovuto all’emergenza Covid.
“La sentenza – conclude la segretaria Marcella D’Angelo – ci consegna una grande vittoria fondata sulla legittimità dell’applicazione del diritto del lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale e dell’applicazione dello stesso. Il giudice ha rigettato le errate interpretazioni della norma da parte del dirigente del Ginanni e del Ministero. Il diritto del personale Ata, di svolgere il proprio orario di lavoro su 35 ore settimanali anziché 36, non deve essere minimizzato riconducendolo a una semplice riduzione di un’ora alla settimana; ma va inserito nel contesto lavorativo e nelle mansioni svolte. I turni di lavoro e la gravosità degli stessi sono elementi indiscussi per far sì che la macchina della scuola pubblica lavori in efficienza”.